Gli avvocati rotali
Normae “Quammaxime decet”Romanae Rotae Tribunalis,18.IV.1994 in AAS 86 (1994) 508-540
Caput IV
De Advocatis et Procuratoribus
Art.47
Advocati aut procuratoris munere apud Rotae Romanae Tribunal fungi poterunt qui in Albo proprio inscripti sunt.
Art.48
§ 1. In Advocatorum Albo admittuntur qui, laurea doctorali saltem in iure canonico donati, advocati rotalis diploma adepti sunt.
§ 2. In Procuratorum autem Albo inscribi poterunt ii qui, laurea saltem in iure canonico praediti, exercitationes et pericula per biennium penes Studium Rotale superaverint.
§ 3. Qui in Urbe fixam non habent moram causarum patrocinium suscipere poterunt. At procuratoris munus ii tantum exercere valent qui Urbem continenter incolunt.
Nelle cause di nullità matrimoniale le parti possono avvalersi dell’assistenza di un avvocato ecclesiastico. Tuttavia la normativa che disciplina l’esercizio della professione di avvocato ecclesiastico è diversa a seconda che tale ufficio venga esercitato avanti i Tribunali ordinari oppure dinanzi al Tribunale Apostolico della Rota Romana.
Per il patrocinio avanti il Tribunale Apostolico della Rota Romana è richiesto il conseguimento del titolo di Avvocato Rotale e l’iscrizione nell’apposito Albo.
Il percorso che porta al titolo di Avvocato Rotale prevede il conseguimento della laurea dottorale in diritto canonico e la frequentazione di un corso triennale presso lo Studio rotale. Le materie oggetto di studio sono: Deontologia giudiziaria, Giurisprudenza rotale con particolare riferimento al diritto matrimoniale canonico, Prassi giudiziaria sia ordinaria che amministrativa. A ciò si aggiungono corsi di Psicologia, Psichiatria, Antropologia. Vengono svolte esercitazioni mensili ed annuali, orali escritte, ed al termine del triennio, superate tutte le prove scritte ed orali, il candidato deve sostenere un esame scritto in presenza del collegio rotale. L’esame non può essere sostenuto per più di due volte. E’ indispensabile la conoscenza della lingua latina. L’iscrizione all’albo consente di esercitare dinanzi a tutti i tribunali ecclesiastici del mondo, ivi compresi ovviamente la Rota Romana e, per alcune cause (art.17 § 2 Motu Proprio Antiqua Ordinatione), il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
PS Per il patrocinio avanti quest’ultimo Tribunale, nelle cause contenziose amministrative, è istituito l’Albo degli Avvocati presso la Curia Romana (m.p.Iusti iudicis AAS (80 (1988) 1258-1261).
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